Didattica online e privacy dei docenti secondo le disposizioni del GDPR

La pandemia da Coronavirus, in questi ultimi mesi, ha messo a dura prova i cittadini italiani. La sfida più grande è stata senz’altro quella della quarantena che ha tenuto in casa milioni di persone per circa due mesi. La fase 2 ha aperto uno spiraglio di speranza grazie alle riaperture delle aziende e dei servizi commerciali.

Gli studenti italiani, che ancora non posso tornare ai banchi di scuola, stanno seguendo lezioni online.

Gli insegnanti preparano la didattiica con un coefficiente di difficoltà in più… la distanza. Se da una parte questa soluzione ha riscosso un grande successo per la maggiore libertà di tempo offerta, dall’altra, ha posto interrogativi su questioni molto importanti, come quella privacy. E non parliamo solo della privacy degli studenti, ma anche quella dei docenti che spesso, tende a passare in secondo piano.

Privacy dei docenti e lezioni online

Le lezioni online, durante l’attuale l’emergenza sanitaria, stanno mettendo in risalto problematiche per la privacy degli studenti (soprattutto quelli minorenni), ma anche quella dei docenti. Gli insegnanti condividono, infatti, dati personali con i loro studenti. La condivisione avviene soprattutto nei gruppi di WhatsApp o Facebook, per la cui creazione è necessario indicare un numero di telefono. La più evidente criticità sta nel fatto che in molti casi, i docenti restano esposti alla possibilità di essere contattati dai propri alunni in ogni momento della giornata, anche al di fuori dall’orario di lavoro, con evidente invasione della propria sfera personale.

Altra minaccia alla privacy si può creare nell’utilizzo della Webcam. Durante le videoconferenze utilizzate per fare lezione, gli studenti (e gli eventuali genitori si trovino al di là della telecamera) possono accedere virtualmente nella residenza del docente, accedendo di fatto alla loro vita privata.

Cosa dice il GDPR

Secondo quanto dichiarato dal Garante della Privacy, il trattamento dei dati personali dei docenti (come quello di alunni e genitori) da parte di un Istituto scolastico che utilizza sistemi di didattica online è riconducibile alle sue funzioni istituzionali. Di conseguenza non è richiesto il consenso dell’interessato. Spetta quindi solo ed esclusivamente alle scuole scegliere gli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza. Tale scelta viene effettuata tenendo conto della “adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti” nonché delle “garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali”.

Trasparenza del trattamento dati

L’interesse legittimo dell’Istituto al trattamento dei dati esclude, dunque, la necessità di acqusire l’esplicito consenso. Ciò non toglie, però che la trasparenza nel trattamento dati personali debba essere sempre rispettata. Le scuole devono, infatti, informare sempre (tramite apposita informativa) studenti, genitori ed anche i propri docenti delle finalità per le quali i dati vengono acquisiti e soprattutto quali dati sono oggetto del trattamento.

Ciò impone, ad esempio, che ogni strumento didattico online deve sempre passare attraverso una approfondita analisi tecnica delle misure a protezione dei dati. Se l’Istituto scolastico non dispone di figure tecniche altamente specializzate, dovrà ricercare fornitori che si siano sottoposti ed abbiano superato il percorso di qualificazione stabilito dall’Agid – Agenzia per l’Italia Digitale, accreditandosi nel Cloud Marketplace Agid ossia nel “Catalogo dei servizi Cloud per la PA” consultabile all’indirizzo https://cloud.italia.it/marketplace/

Conclusione

Da come si è potuto notare, esistono delle misure a tutela della privacy anche dei docenti, ma queste vanno concretamente messe in atto dagli Istituti perchè si possa garantire al corpo docente di svolgere le proprie mansioni, senza che possano sorgere dubbi sulla possibile violazione della sfera domestica. Il Garante della Privacy sta studiando cosa possa migliorare ed implementare la tutelare la privacy dei docenti (e degli studenti) ed evitare che che alcuni aspetti del trattamento siano rimesse al buon senso degli interessati, come accade nella attuale Fase 2.

Il motivo, probabilmente, risiede nel fattore “novità”.

Fino ad oggi, la didattica online era infatti riservata a un ristretto numero di persone (ad esempio gli universitari). Con l’emergenza COVID19 la situazione è decisamente cambiata e le Istituzioni scolastiche stanno correndo, nel giro di pochissimo tempo, per dare vita un nuovo sistema di insegnamento.

Comprendere quale sia la giusta prospettiva nella tutela dei dati personali è l’impegno ulteriore cui gli Istituti devono mirare affiancati da nuove figure qualificate, che permettano di assumere scelte consapevoli in un universo ancora poco esplorato.

 

 

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